Fino al 31 dicembre 2010 è possibile usufruire della Detrazione Fiscale del 55%, ripartita in 5 rate annuali; per le spese sostenute sulle Opere di Riqualificazione Energetica negli Edifici.
Per usufruire della Detrazione, sull' Irpef (per i privati Cittadini e condomini) e sull'Ires per le Imprese; va presentata apposita Domanda, collegandosi, entro 90 giorni dal termine dei lavori, al Sito dell'ENEAdal quale compilare ed inviare i Documenti necessari. Alla voce "Portale Informativo" è possibile documentarsi su tutti i tipi di interventi, normative e consigli utili.
In questo Documento sono riassunti tutti gli interventi ammissibili e la documentazione che occorre.
Solamente per gli Interventi i cui lavori si dilungano su più periodi d'Imposta, va presentata la Comunicazione anche all'Agenzia dell'Entrate, esclusivamente per via Telematica. A questo indirizzo dell'Agenzia dell'Entrate è presente un Sw, che consente la compilazione della Comunicazione e del Modello con le relative Istruzioni.
..... Ultimissime
- Cumulabilità incentivo: L'Agenzia delle Entrate precisa che dal 1° gennaio 2009, il contibuto del 55% NONè cumulabile con eventuali altri contributi, Comunitari, Regionali o locali. Ulteriori chiarimenti sulle detrazioni IRPEF, sulle tipologie di intervento e comunicazioni all'Enea, sono inseriti nella Circolare 21/E del 23(04/2010, Inoltre dal 1 luglio 2010, le Banche e le Poste Italiane SPA, effettueranno una ritenuta d'acconto del 10 % sull'Irpef, per i bonifici inerenti le Detrazioni Fiscali, del 55 % e 36 %. La ritenuta sarà applicata sugli importi versati a favore di chi esegue i lavori di ristrutturazione energetica. - Abolito l'obbligo della DIA per gli interventi di Manutenzione Straordinaria che non riguardino le parti strutturali degli Edifici, (legge 73 del 22/05/10 di conversione del D.L. 40/2010) e non occorre più attendere 30 gg. E' obbligatorio però inviare al Comune, prima di aprire il cantiere, una Comunicazione Preventiva con Relazione Tecnica e Progetto firmati da un tecnico abilitato.
- E' consentita la detrazione del 55%, per l’installazione di un nuovo Impianto di Riscaldamento Centralizzato, anche in un fabbricato, in cui solo la metà degli appartamenti è già dotata di impianto di riscaldamento , ma limitatamente alla parte di spesa relativa agli appartamenti nei quali l’impianto era presente. La quota di spesa detraibile deve essere individuata con un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali di ciascun appartamento.
Nei casi di sostituzione del Generatore di Calore e di adeguamento del sistema di distribuzione/emissione dell'Impianto Termico, la Risoluzione n. 283/E dell'Agenzia delle Entrate stabilisce le condizioni di accesso alla detrazione al 55% .
- Dal 14 marzo 2010 sono entrati in vigore i nuovi valori limite di Energia Primaria Annua per alcune componenti delle strutture edilizie, approvati con il D.M. 26 gennaio 2010. E' possibile inserire nella richiesta di Detrazione anche i Portoni di Ingresso, purchè delimitino l'involucro dell'edificio e rispettino i valori di Trasmittanza Termica delle finestre.
In questo Documento coordinato è possibile vedere le variazioni, rispetto al Decreto dell' 11 marzo2008. Nell'allegato "A" sono riassunti I nuovi valori limite dell'Indice di Prestazione Energetica per la climatizzazione Invernale.
Nell'allegato "B" i valori di Tramittanza Termica chiusure trasparenti comprensive di Infissi delle strutture componenti l'involucro dell'edificio, in vigore dal 1° gennaio 2010. Ulteriori precisazioni riguardo la tipologia di "chiusure trasparenti/opache", si trovano nel D.PR. 59/09.
Il 6 agosto 2009, è uscito un nuovo Decreto Ministeriale, (in vigore dall’11 ottobre 2009) su:Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di Riqualificazione Energetica del patrimonio edilizio esistente. Qui di seguito le modifiche apportate col Nuovo Decreto……